Cinema: confermata la riapertura di sale e teatri per il 27 marzo

Cinema: confermata la riapertura di sale e teatri per il 27 marzo

Cinema: confermata la riapertura di sale e teatri per il 27 marzo

Il Presidente Mario Draghi, come visto, ieri ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che detta le misure per contrastare la pandemia e prevenire il contagio da Covid – 19.

Il nuovo DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e, dopo le voci degli ultimi giorni, conferma la possibilità per i cinema e teatri di riaprire il 27 marzo, ovviamente nelle zone gialle, così dei musei anche nel corso del fine settimana e giorni festivi. Nulla da fare invece per palestre, piscine ed impianti sciistici.

Una ripartenza che avverrà nel rispetto di norme ancor più rigide ossia: biglietti nominativi e prenotati online in modo da permettere il tracciamento dei contagi, obbligo delle mascherine FFp2 per l’intera durata dello spettacolo, ingressi contingentati, e sanificazione della sala al termine di ogni proiezione, la cui ultima visione dovrà finire entro le 22.00, orario d’inizio coprifuoco.

Art. 14 (Musei, istituti e luoghi della cultura)

  1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
  2.  Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
  3. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura.

Art. 15 (Spettacoli aperti al pubblico)

  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
  3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Il Comitato tecnico – scientifico tuttavia, ha sottolineato che la riapertura sarà in ogni caso valutata 15 giorni prima, il 12 marzo, in modo da verificare l’andamento dell’epidemia.

Qui il DPCM completo: DPCM

FONTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


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